Aste esattoriali

Come partecipare

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E NORME DI PARTECIPAZIONE

  1. Gli immobili si vendono a corpo e non a misura, nello stato in cui si trovano, con le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, continue e discontinue, ed in particolare secondo le risultanze catastali, come appartengono agli attuali proprietari e con i diritti inerenti e senza garanzia di sorta da parte degli Agenti della Riscossione.
  2. Gli incanti si apriranno sui prezzi minimi indicati. Le offerte saranno considerate valide purché superino il prezzo base d'asta dell'incanto, o le precedenti offerte, di un importo pari almeno all'offerta minima in aumento. I concorrenti dovranno aver garantito la propria richiesta di partecipazione con la relativa istanza depositando nei modi, nei luoghi e nei termini indicati nel prospetto "MODALITA' OPERATIVE", le somme indicate (cauzione e fondo spese) in assegni circolari non trasferibili.
    L'aggiudicazione seguirà a favore del migliore offerente.
  3. L'aggiudicatario dovrà pagare l'intero prezzo entro il termine indicato nel prospetto "MODALITA' OPERATIVE"; non effettuandone il pagamento entro tale termine, troveranno applicazione l'art. 89 D.P.R. 29.9.1973 N. 602, ovvero l'art. 82 2° comma D.Lgs. 46/99.
  4. L'aggiudicazione trasferisce all'aggiudicatario soltanto i diritti che sugli immobili in subasta appartenevano ai rispettivi debitori espropriati, quando l'aggiudicatario ne abbia pagato l'intero prezzo e salvi gli effetti di riscatto nei casi ammessi dalla legge.
  5. L'aggiudicatario, oltre al prezzo di aggiudicazione, deve pagare (con il fondo spese) i soli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro) e le spese per la trascrizione del decreto di trasferimento, nonchè per la voltura catastale, con le agevolazioni di legge (prima casa, imprenditore agricolo, ecc.).
  6. Se l'immobile in subasta è gravato da prima ipoteca a garanzia di finanziamenti fondiari, l'aggiudicatario ha l'obbligo di versare direttamente alla Banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa, nel termine indicato dal Giudice dell'Esecuzione, ex art. 41, 4° comma, D.Lgs. 1.9.1993 N. 385. L'aggiudicatario potrà, diversamente, avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, con le modalità e nei termini di cui al successivo 5° comma del predetto art. 41 D.Lgs. N. 385/93. L'inosservanza delle disposizioni richiamate è considerata inadempimento ai sensi dell'art. 587 C.P.C.
  7. Se i beni oggetto del pignoramento provengono da imprese o risultano beni strumentali aziendali, i medesimi potranno essere assoggettati al regime fiscale dell'I.V.A.;
  8. L'aggiudicatario è inoltre avvertito che, se necessario, potrà, per quanto concerne il CONDONO EDILIZIO, effettuare le relative formalità nei termini indicati dalla vigente normativa in materia.
  9. Per tutto quanto non è indicato nelle presenti condizioni si osservano le norme fissate dalle leggi sulle imposte dirette (D.P.R. 29.9.1973 N. 602 e D.P.R. 28.1.1988 N. 43 modificati dai D.Lgs. N. 46 del 26.2.1999 e n. 112 del 13.4.1999), quelle precedenti e quelle successive pubblicate e per quanto non è disposto dalle medesime trovano applicazione le norme ordinarie ex art. 49 del D.P.R. 602/73.
  10. Qualora il primo incanto avesse esito negativo verrà tenuto un secondo, un terzo ed eventualmente un quarto incanto.