Come partecipare
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E NORME DI PARTECIPAZIONE
- Gli immobili si vendono a corpo e non a misura, nello stato
in cui si trovano, con le servitù attive e passive, apparenti e
non apparenti, continue e discontinue, ed in particolare secondo
le risultanze catastali, come appartengono agli attuali proprietari
e con i diritti inerenti e senza garanzia di sorta da parte degli
Agenti della Riscossione.
- Gli incanti si apriranno sui prezzi minimi indicati. Le
offerte saranno considerate valide purché superino il prezzo base
d'asta dell'incanto, o le precedenti offerte, di un importo pari
almeno all'offerta minima in aumento. I concorrenti dovranno aver
garantito la propria richiesta di partecipazione con la relativa
istanza depositando nei modi, nei luoghi e nei termini indicati
nel prospetto "MODALITA' OPERATIVE", le somme indicate (cauzione
e fondo spese) in assegni circolari non trasferibili.
L'aggiudicazione seguirà a favore del migliore offerente.
- L'aggiudicatario dovrà pagare l'intero prezzo entro il termine
indicato nel prospetto "MODALITA' OPERATIVE"; non effettuandone il
pagamento entro tale termine, troveranno applicazione l'art. 89
D.P.R. 29.9.1973 N. 602, ovvero l'art. 82 2° comma D.Lgs. 46/99.
- L'aggiudicazione trasferisce all'aggiudicatario soltanto i
diritti che sugli immobili in subasta appartenevano ai rispettivi
debitori espropriati, quando l'aggiudicatario ne abbia pagato
l'intero prezzo e salvi gli effetti di riscatto nei casi ammessi
dalla legge.
- L'aggiudicatario, oltre al prezzo di aggiudicazione, deve pagare
(con il fondo spese) i soli oneri fiscali (IVA o Imposta di Registro)
e le spese per la trascrizione del decreto di trasferimento, nonchè
per la voltura catastale, con le agevolazioni di legge (prima casa,
imprenditore agricolo, ecc.).
- Se l'immobile in subasta è gravato da prima ipoteca a garanzia
di finanziamenti fondiari, l'aggiudicatario ha l'obbligo di versare
direttamente alla Banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo
credito della stessa, nel termine indicato dal Giudice dell'Esecuzione,
ex art. 41, 4° comma, D.Lgs. 1.9.1993 N. 385. L'aggiudicatario potrà,
diversamente, avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di
finanziamento stipulato dal debitore espropriato, con le modalità e
nei termini di cui al successivo 5° comma del predetto art. 41 D.Lgs.
N. 385/93. L'inosservanza delle disposizioni richiamate è considerata
inadempimento ai sensi dell'art. 587 C.P.C.
- Se i beni oggetto del pignoramento provengono da imprese o
risultano beni strumentali aziendali, i medesimi potranno essere
assoggettati al regime fiscale dell'I.V.A.;
- L'aggiudicatario è inoltre avvertito che, se necessario, potrà,
per quanto concerne il CONDONO EDILIZIO, effettuare le relative
formalità nei termini indicati dalla vigente normativa in materia.
- Per tutto quanto non è indicato nelle presenti condizioni si
osservano le norme fissate dalle leggi sulle imposte dirette
(D.P.R. 29.9.1973 N. 602 e D.P.R. 28.1.1988 N. 43 modificati dai
D.Lgs. N. 46 del 26.2.1999 e n. 112 del 13.4.1999), quelle precedenti
e quelle successive pubblicate e per quanto non è disposto dalle
medesime trovano applicazione le norme ordinarie ex art. 49 del
D.P.R. 602/73.
- Qualora il primo incanto avesse esito negativo verrà tenuto
un secondo, un terzo ed eventualmente un quarto incanto.
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