la procedura
ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE
VENDITA ALL'INCANTO
Primo incanto
(artt.78 e 79 D.P.R. n. 602/73)
Termini
Non prima:
- che siano decorsi 20 giorni liberi dall'affissione alla porta esterna della cancelleria ed all'albo del comune o dei comuni in cui si trova l'immobile.
E non oltre:
- 120 giorni dalla trascrizione del pignoramento.
Prezzo base:
Quello risultante dalla capitalizzazione della rendita catastale
o del reddito dominicale, o dalla perizia dell'ufficio del territorio.
Cauzione
il 10% del prezzo base.
Secondo incanto
(artt.78, 79 e 81 D.P.R. n.602/73)
Termini
Almeno 20 giorni dopo il primo incanto.
Prezzo base
Quello di cui al primo incanto diminuito di un terzo.
Cauzione
Il 10% del prezzo base del secondo incanto.
Terzo incanto
(artt.78, 79 e 81 D.P.R. n.602/73)
Termini
Almeno 20 giorni dopo il secondo incanto.
Prezzo base
Quello di cui al secondo incanto diminuito di un terzo.
Cauzione
il 10% del prezzo base del terzo incanto.
PIGNORAMENTO IMMOBILIARE
Avviso ai creditori iscritti
(art. 56 D.P.R. n.602/73 e art. 498 c.p.c.)
Debbono essere avvertiti dell'espropsiazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri. A tale fine e' notificato a ciascuno di essi, entro cinque giorni dal pignoramento, un avviso contenente l'indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate.
VERSAMENTO DEL PREZZO
(art. 82 D.P.R. n. 602/73)
Termine
L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine di 30 giorni dall'aggiudicazione.
Pronuncia della decadenza
Se il prezzo non e' versato nel termine, il giudice dichiara la decadenza dell'aggiudicato e la perdita della cauzione a titolo di multa.
Nuovo incanto
L'Agente della Riscossione procede a nuovo incanto per un prezzo
base pari a quello dell'ultimo incanto. La cauzione e' pari al
10% di detto importo.
Risarcimento del danno
Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata,
e' inferiore a quello della precedente aggiudicazione, l'aggiudicatario
inadempiente e' tenuto al pagamento della differenza.
ASSEGNAZIONE DELL'IMMOBILE ALLO STATO
Istanza di assegnazione
(art 85 D.P.R. n.602/73 e art. 30 D.Lgs n. 46/99)
Se il terzo incanto ha esito negativo e si procede per crediti
tributari dello Stato, l'Agente della Riscossione entro 10 giorni dal terzo incanto deserto:
- chiede al giudice dell'esecuzione l'assegnazione dell'immobile
allo Stato per il minor prezzo tra quello base del terzo incanto e
il credito per il quale si procede;
- deposita nella cancelleria gli atti del procedimento.
Provvedimento del giudice
(art. 85 D.P.R. n. 602/73 e art. 590 c.p.c.)
Il giudice dispone l'assegnazione fissando il termine entro il quale
lo Stato-assegnatario deve versare il prezzo di assegnazione e
l'eventuale conguaglio.
Il termine per il versamento del conguaglio non puo' essere inferiore a 6 mesi, decorrenti dal provvedimento.
Trasferimento allo Stato
Se nel termine fissato lo Stato versa il prezzo di assegnazione e l'eventuale conguaglio, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento.
QUARTO INCANTO. ESTINZIONE DEL PROCESSO
Quarto incanto. Estinzione del processo
(art. 85 D.P.R. n. 602/73)
Se nel termine stabilito lo Stato non versa il prezzo di assegnazione e l'eventuale conguaglio:
- l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo puo' far
dichiarare all'Agente della Riscossione di voler procedere
ad un quarto incanto.
- La dichiarazione dell'Agente della Riscossione deve essere
resa entro il 30° giorno successivo a quello in cui doveva
esser versato il conguaglio.
- Il prezzo base e' quello del terzo incanto, diminuito di
un ulteriore terzo. La cauzione e' pari al 10% di tale prezzo
base.
Il processo si estingue se l'Agente della Riscossione non fa la dichiarazione nel termine previsto, o se anche il quarto incanto ha esito negativo.
QUARTO INCANTO IN PROCEDIMENTI PER CREDITI DIVERSI DA QUELLI TRIBUTARI DELLO STATO
Se il terzo incanto ha esito negativo e si procede per entrate diverse da quelle tributarie dello Stato:
- Non si fa luogo ad assegnazione dell'immobile.
- L'ente che ha formato il ruolo può far dichiarare
dall'Agente della Riscossione di voler procedere ad un quarto
incanto.
- La dichiarazione dell'Agente della Riscossione deve essere
resa entro il 60º giorno successivo al terzo incanto.
- Il prezzo base è quello del terzo incanto, diminuito di
un ulteriore terzo. La cauzione è pari al 10% di tale prezzo
base.
Il processo si estingue se l'Agente della Riscossione non fa la
dichiarazione nel termine previsto o se anche il quarto incanto
ha esito negativo.
PROGETTO DI DISTRIBUZIONE
Progetto di riparto
(art. 83 D.P.R. n. 602/73)
Se vi e' intervento di altri creditori, l'Agente della Riscossione deposita nella cancelleria, entro 10 giorni dal versamento del prezzo un progetto di distribuzione delle somme ricavate.
Deposito degli atti e del prezzo
Nello stesso termine deposita gli atti del procedimento ed il prezzo ricavato dall'espropriazione.
CONDIZIONI DI VENDITA
- I beni sopra descritti si vendono nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, a corpo e non a misura; con le servitù e con i diritti inerenti senza garanzia di sorta da parte della procedente Equitalia Polis S.p.A. - Agente della Riscossione per la Provincia di _________;
- Ciascun offerente deve garantire le proprie offerte con un deposito in denaro, a titolo di cauzione, corrispondente al 10% del prezzo base d'asta dell'incanto al quale si partecipa (ex art. 79, u.c., DPR 602/73).
L' importo così determinato deve essere depositato entro le ore 12.00 del giorno non festivo precedente a ciascuno dei tre incanti presso la sede del Agente della Riscossione per la Provincia di _________ mediante un assegno circolare non trasferibile intestato a "Equitalia Polis S.p.A. - Agente della Riscossione per la Provincia di ___________".
L'ufficio restituirà l'assegno, agli offerenti non aggiudicatari, per il rimborso dello stesso dopo la chiusura degli incanti.
Se l'offerente non diviene aggiudicatario la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, salvo il caso in cui lo stesso abbia omesso di partecipare all'incanto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo.
In caso di mancata partecipazione all'incanto, la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell'intero e la restante parte è trattenuta come somma riveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.
La misura minima dell'aumento da apportare alle offerte è pari ad una percentuale del 5%.
In pari tempo gli offerenti devono presentare, muniti di documento di identità, istanza di partecipazione all'asta, riportante il codice fiscale e l'eventuale regime patrimoniale.
Gli offerenti dovranno presentarsi all'asta muniti di valido documento di identità.
- Gli immobili verranno aggiudicati agli offerenti la cui offerta, nel corso dell'esperimento d'asta, superi il prezzo base d'asta o l'offerta precedente di un importo pari alla misura dell'offerta minima in aumento.
- Il deliberatario deve pagare l'intero prezzo nel termine di trenta giorni dall'aggiudicazione e non effettuandone il pagamento entro tale termine troverà applicazione l'art. 82 dello stesso D.P.R. 602/73 con conseguente decadenza dell'aggiudicatario inadempiente e perdita della cauzione a titolo di multa.
- L'aggiudicazione trasferisce nel deliberatario soltanto i diritti che sull'immobile appartenevano al debitore espropriato quando il deliberatario ne abbia pagato l'intero prezzo.
- Tutte le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario.
- Qualora il terzo incanto andasse deserto si applica quanto contenuto nell'art. 85 del DPR 602/73.
- L'aggiudicazione avverrà a titolo provvisorio, salvo aumento del quinto ai sensi dell'art. 584 c.p.c. - Si fa presente che in caso di offerte del quinto, la loro ammissibilità è subordinata al deposito, entro le ore 12.00 del decimo giorno successivo all'aggiudicazione, di un atto contenente offerta di acquisto del bene per un valore aumentato di almeno di 1/5 rispetto a quello conseguito in sede di aggiudicazione, con contestuale versamento di una somma, pari al doppio della cauzione versata ai sensi del punto 2 del presente Avviso di Vendita, da imputarsi a titolo di cauzione per conto prezzo, salvo conguaglio delle spese presunte di trasferimento.
Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il Giudice pronuncia a carico degli offerenti, salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo, la perdita della cauzione, il cui importo è trattenuto come riveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.
- L'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 17 quinto comma e dell'art. 40 sesto comma della Legge 47/85, sue modifiche ed integrazioni.
- I creditori che intendono intervenire nelle esecuzione debbono presentare istanza all'Agente della Riscossione ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 29/9/73 n° 602.
- Il procuratore legale che è rimasto aggiudicatario per persona da nominare, deve dichiarare all'Agente della Riscossione nei tre giorni dall'incanto il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando il mandato. In mancanza, l'aggiudicazione diviene definitiva al nome del procuratore (art. 583 c.p.c.).
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